Direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA a.s. 2026/2027

Prot. 0013052 DEL 11/09/2026

 

Personale Docente e ATA /Genitori e al pubblico

Albo Pretorio on line/Amm.ne Trasparente/Al Sito Web/Atti Scuola

 

 

OGGETTO: Direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA a.s. 2026/2027.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

  • VISTI gli artt. 2017 e 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
  • VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Scuola vigente;
  • VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche
  • TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività del personale scolastico mediante l’adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;
  • TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività del personale scolastico mediante l’adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

E M A N A

la seguente Direttiva sulla vigilanza scolastica per l’a.s. 2026/2027 e sulle misure organizzative.

PREMESSA

  • In via generale, si rammenta che fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. Tale obbligo, che certo caratterizza la funzione docente grava però, se pure nei limiti fissati dall’art. 36, comma 2, lettera d), CCNL 1999, anche sul personale A.T.A.
  • Tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (ex art. 25 D. Lgs. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici.

1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone il vigente CCNL Scuola che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell’art. 2047 c.c., in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Dispone l’art. 2048 c.c. che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Quindi, se l’alunno subisce un danno nel periodo di tempo in cui era affidato all’insegnante, o comunque all’Istituzione Scolastica, per ciò solo grava su chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all’obbligo di vigilanza, imposto dall’art. 2048 c.c.: è in capo al docente, di conseguenza, l’onere di provare di avere adempiuto l’obbligo di sorveglianza con la diligenza necessaria ad impedire il fatto, per andare esenti da responsabilità (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331). Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo ef icace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

  • Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla classe deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
  • Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza richiesta dal docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009 e s.s.m.m.i.i.).
  • Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.
  • È vietato espellere momentaneamente dall’aula uno o più alunni, perché l’allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Dirigenza o il Collaboratore del Dirigente Scolastico al termine dell’ora di lezione.

2) VIGILANZA TRAGITTO INGRESSO EDIFICIO – AULA E AULA – USCITA EDIFICIO

  • L’ingresso degli alunni negli edifici e pertinenze della scuola avviene al suono della campanella.
  • Non è consentito, salvo disposizioni/autorizzazioni diverse, l’ingresso o la permanenza degli alunni all’interno dell’istituzione scolastica in anticipo sull’orario d’ingresso e dopo quello d’uscita.
  • Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.
  • Gli altri collaboratori scolastici in servizio durante il turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio (ambiente secondario di passaggio, disimpegno; corridoio, scale…) fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.
  • I docenti, ai sensi del C.N.E.L. vigente, sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per assicurare la vigilanza durante l’accoglienza degli alunni.
  • Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico, al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso i piani degli edifici sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni.
  • Gli altri collaboratori scolastici in servizio durante il turno vigileranno il transito degli alunni nelle rispettive zone di servizio.
  • Il collaboratore scolastico vigilerà e accompagnerà allo scuolabus/pullman gli alunni diversamente abili che usufruiscono del servizio di trasporto e viceversa al loro arrivo a scuola.
  • Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, l’ingresso nella scuola e nelle aule, così come l’uscita degli alunni,

devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme e dei protocolli interni di sicurezza.

  • Lo stesso vale per i ritardi in orario di ingresso. La puntualità è un valore che richiama al rispetto degli altri e delle regole della comunità scolastica. Si confida, quindi nel senso di responsabilità dei genitori che esercitano sui minori la responsabilità educativa.
  • L’ingresso e l’uscita degli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti dalla scuola e dalle porte individuate per ciascun gruppo – classe.

NON E’ ASSOLUTAMENTE CONSENTITA L’USCITA AUTONOMA DELL’ALUNN* O LA CONSEGNA A PERSONE DIVERSE DAI GENITORI O DAI DELEGATI DEI GENITORI, SALVO AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI EX LEGGE N. 172/2017.

1) USCITA AUTONOMA DEI MINORENNI

  • Per quanto concerne l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine delle attività didattiche giornaliere si richiama quanto espressamente prescritto dall’articolo 19-bis della legge n. 172/2017 (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici):

− i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni;

− l’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di

vigilanza;

− l’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

  • Pertanto, si ricorda ai Sig.ri Genitori degli alunni che se non autorizzano la scuola a quanto sopra esposto, permangono gli obblighi di vigilanza e di conseguenza il minore al suono della campanella sarà affidato esclusivamente al genitore o a persona dallo stesso delegata.

2) SERVIZIO SCUOLABUS E/O TRASPORTO

  • Relativamente a tale servizio, gestito dagli enti locali competenti, e con riferimento particolare agli alunni diversamente abili, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:

− verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;

− prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell’uscita da scuola, consegnare gli stessi all’autista o all’eventuale accompagnatore presente sul mezzo trasporto.

  • Sono da evitare “zone grigie” nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza.
  • Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.
  • I collaboratori scolastici verificheranno, inoltre, che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell’uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il responsabile di plesso o il collaboratore del Dirigente Scolastico o il Dirigente Scolastico.

3) COLLABORATORI SCOLASTICI

  • Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici.
  • Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA.
  • In particolare, l’art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/2007 (Tab. A) e s.s.m.m.i.i. prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come controllo assiduo e diretto a scopo cautelare, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante l’intervallo.

4) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

  • Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.
  • I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.
  • I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
  • In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai responsabili di plesso e ai collaboratori del Dirigente Scolastico.
  • In mancanza dell’insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l’insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione.
  • Qualora un docente inizi il servizio durante un’ora intermedia, o abbia avuto un’ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un’ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell’ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.
  • I docenti dell’ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l’aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.

E’ FATTO DIVIETO DI USCIRE DALLE AULE PRIMA DEL SUONO DELLA CAMPANELLA, salvo i casi in cui, per problemi legati al trasporto, gli alunni viaggiatori debbano lasciare l’aula nei minuti precedenti stabiliti. In nessun caso, gli stessi possono lasciare l’aula senza che il docente dell’ultima ora di lezione li abbia affidati ad un collaboratore scolastico. Quest’ultimo è tenuto ad accompagnarli al mezzo di trasporto o ad affidarli ad un collaboratore diverso che è, comunque, tenuto ad accompagnarli al mezzo di trasporto.

  • Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando

l’osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di

quella classe.

  • Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare

comportamenti a rischio o comunque non consoni all’istituzione scolastica.

  • Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità ed in via del tutto residuale) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni “ospiti” sul registro di classe e li coinvolgerà nella lezione.

5) VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO/RICREAZIONE

  • La ricreazione\intervallo\pausa di socializzazione si effettua in classe e dura non più di dieci (10) minuti e sarà effettuata secondo i tempi stabiliti nei consigli di classe. In via generale, i docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità e i collaboratori scolastici vigileranno nelle aree comuni del settore di competenza e nei bagni.
  • Nello specifico, durante la ricreazione\intervallo\pausa di socializzazione sarà il docente dell’ora precedente a sorvegliare sulla classe;
  • Durante l’intervallo l’assistenza e la sorveglianza spettano, come già detto, all’insegnante dell’ora precedente

l’intervallo, il quale ha il dovere di restare in aula con gli alunni e vigilare sul corretto svolgimento dell’intervallo, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza.

  • Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati prioritariamente nella vigilanza e nella pulizia\igienizzazione.
  • Durante gli intervalli, gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva.

6) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

  • Al fine di regolamentare il tragitto dall’aula ai laboratori/palestra/auditorium/area comune, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagnano gli studenti ed effettueranno la vigilanza affinché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. Diversamente, i docenti sono tenuti a riaccompagnare nelle rispettive aule gli studenti e a permanere fino al ripristino della dovuta correttezza del comportamento degli stessi.

7) VIGILANZA DURANTE L’USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

  • I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta,

controllandone il rientro. Si raccomanda di affidare gli alunni sempre ad un collaboratore scolastico per il

passaggio di responsabilità del docente al collaboratore scolastico.

  • Si ricorda che i collaboratori scolastici sono responsabili della vigilanza degli studenti loro affidata fino al rientro in aula degli stessi.
  • E’ vietato far uscire gli alunni in assenza di un collaboratore scolastico.
  • In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici e di sicurezza della salute, è vietato l’allontanamento temporaneo degli alunni dall’aula per incombenze legate all’attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, ecc.).
  • E’ fatto divieto di allontanare gli alunni dall’aula per motivi disciplinari.

8) VIGILANZA DEI MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO

  • La vigilanza sui minori bisognosi di soccorso, nella fattispecie, alunni con disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente curriculare, eventualmente coadiuvati, da un collaboratore scolastico.

9) VIGILANZA DURANTE USCITE, VISITE e/o VIAGGI D’ISTRUZIONE

  • La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite, visite e/o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell’istituzione scolastica lo consenta (C.M.n.291/92).
  • In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato, in proporzione al numero dei partecipanti (… un accompagnatore fino a due alunni disabili…).

10) ENTRATE POSTICIPATE

  • Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti il docente è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico (dopo il terzo ritardo).
  • Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale;

l’insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di classe.

11) USCITE ANTICIPATE

  • Nessun alunno può essere consegnato ai genitori o loro delegato prima del termine delle attività se non a fronte di autorizzazione del responsabile di plesso o del primo collaboratore del Dirigente Scolastico o del Dirigente Scolastico.
  • Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma

preannunciata per iscritto dal genitore all’insegnante e annotata sul registro elettronico.

  • Il docente in servizio nell’ora di uscita dello studente è tenuto a firmare il permesso e ad annotare l’uscita anticipata sul registro elettronico.
  • Il docente consentirà l’allontanamento dalla classe, affidando l’alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro.
  • Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.
  • L’insegnante di classe annoterà l’uscita anticipata sul registro elettronico.

IN MERITO ALLA RILEVAZIONE DELLE ASSENZE SI PRECISA:

  • I DOCENTI sono tenuti a registrare correttamente le assenze degli alunni sul registro elettronico,

relativamente per CIASCUNA ORA della giornata scolastica. Tutti i docenti sono, dunque, tenuti alla verifica

  • I GENITORI al fine della corretta rilevazione dei motivi giustificativi delle assenze degli alunni, è

necessario procedere esclusivamente con le funzioni elettroniche dei sw gestionali ARGO in dotazione.

Diversamente, le assenze potranno essere giustificate solo in presenza dagli stessi genitori.

12) USO DELLE ATTREZZATURE

  • Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati.
  • Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell’ambiente lavorativo.
  • I docenti, pertanto, sono tenuti a:

– vigilare sull’incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;

– informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;

– informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all’uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;

– informare e discutere con gli studenti il regolamento d’uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;

– vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;

– verificare l’idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;

– valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;

– controllare che gli studenti loro affidati usino i device in modo corretto e coerente con le finalità educativo – didattiche della scuola;

– in ogni caso, i responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza degli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalando, tempestivamente, alla Dirigenza scolastica;

13) AREAZIONE NATURALE DEI LOCALI SCOLASTICI

I docenti ed il personale ATA, per le rispettive competenze, è tenuto ad osservare la seguente check-list per regolare l’aerazione delle aule:

  • arieggiare molto, mattino e pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità dell’aria uguale a quella esterna;
  • arieggiare lungo tutta la giornata, aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti, più volte al giorno e con qualsiasi tempo, ad ogni cambio insegnante, durante l’intervallo e dopo la pulizia dell’aula;
  • con temperatura mite tenere le finestre per quanto possibile sempre aperte;
  • arieggiare aprendo sempre le finestre completamente, assicurandosi, dunque, che l’apertura delle stesse sia semplice e completa;
  • con finestre apribili sia ad anta battente che a ribalta, aprire sempre a battente perché il ricambio d’aria è maggiore;

14) GESTIONE DELLO SCIOPERO DEL PERSONALE SCOLASTICO

  • In caso di sciopero, è necessario contemperare da un lato i diritti dei lavoratori (ovvero il diritto di sciopero da parte di chi aderisce e il diritto al lavoro di chi non aderisce) e dall’altro il diritto allo studio degli alunni.
  • In ogni caso, l’istituzione scolastica conserva precise responsabilità connesse alla sorveglianza degli alunni.
  • Si riassumono di seguito alcune indicazioni generali dirette al personale scolastico e alle famiglie, alle quali è richiesta la massima collaborazione. Prima dello sciopero:
  • il Dirigente Scolastico richiede a tutto il personale di fornire una comunicazione scritta volontaria relativa all’adesione o meno allo sciopero. A fronte delle risposte ottenute e di altre valutazioni (inclusi i dati storico – statistici relativi agli scioperi precedenti), il Dirigente Scolastico potrà disporre variazioni all’orario scolastico, che saranno comunicate alle famiglie nei giorni antecedenti, mezzo Sito web e/o Bacheca ARGO;
  • si precisa che il Dirigente Scolastico non può obbligare alcuno a rispondere e non può chiudere alcun plesso scolastico, a meno che non risulti in modo chiaro ed evidente che tutto il personale del plesso aderirà allo sciopero;
  • tuttavia, tenuto conto che il personale ha piena facoltà di non dichiarare in anticipo la propria adesione o non

adesione allo sciopero, la scuola può trovarsi a fronteggiare situazioni contingenti imprevedibili, tali da rendere difficile garantire non solo l’erogazione della didattica ma anche un’adeguata sorveglianza sugli alunni;

  • i docenti e il personale ATA che non scioperano devono assicurare la prestazione lavorativa per le ore di lavoro previste dall’orario per la giornata. Nessuno può in alcun modo essere chiamato a lavorare per un numero superiore di ore.
  • Il Dirigente Scolastico può tuttavia disporre:

– cambiamenti di orario, sempre non oltre il totale delle ore di lezione previsto per il giorno d’interesse per ciascun docente;

– cambiamenti e riorganizzazioni di classi, allo scopo di assicurare la mera vigilanza sugli alunni, fino a quando i genitori non saranno rintracciati e gli alunni riconsegnati.

  • Si precisa che, in ogni caso, gli alunni che si presentano a scuola non accompagnati, devono essere comunque accolti, tranne l’eventualità in cui non sia possibile in alcun modo procedere all’apertura del plesso per mancanza totale del personale in servizio.
  • E’ bene precisare che, in tali circostanze, l’obbligo di sorveglianza diventa preminente rispetto a quello dell’insegnamento. Si ricorda che a tale obbligo sono soggetti i docenti tutti e anche il personale collaboratore scolastico.
  • Successivamente, dopo che il Dirigente Scolastico, anche tramite i docenti collaboratori e i responsabili di plesso, avrà valutato la situazione relativa al personale in servizio, potrebbe rendersi necessaria una riduzione del servizio. Pertanto, alle famiglie potrebbe essere richiesto telefonicamente di venire a prendere i figli a scuola prima dell’orario previsto, fin dalle primissime ore. Si raccomanda pertanto alle famiglie di garantire la massima reperibilità telefonica nelle giornate di sciopero.
  • Per ridurre al minimo gli inconvenienti di cui sopra è necessario, in occasione delle giornate di sciopero, che I GENITORI degli alunni:

– accompagnino sempre personalmente i propri figli a scuola, assicurandosi della presenza dei docenti e acquisendo informazioni sulla situazione dal Dirigente Scolastico, dai docenti collaboratori, dai docenti responsabili di plesso (in mancanza di questi, il docente più anziano in servizio si incaricherà del coordinamento), in modo da valutare insieme l’opportunità di non far accedere i figli ai plessi;

– attenersi agli orari di ingresso-uscita eventualmente comunicati dalla Scuola nei giorni precedenti lo sciopero e verificare sul sito web la presenza di comunicazioni urgenti;

– verificare all’inizio delle lezioni della classe del proprio figlio la presenza dei docenti e dei collaboratori scolastici;

– vigilare sui propri figli fino al momento in cui essi saranno stati accolti dal docente all’ingresso dell’edificio scolastico;

– per le ore successive, verificare le notizie fornite dalla Scuola sulla presenza in servizio dei docenti, attraverso le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale della scuola o fornite dai collaboratori scolastici;

– provvedere a ritirare gli alunni al termine dell’orario scolastico così come risulta modificato per l’assenza dei docenti o di altro personale aderenti allo sciopero;

– il Dirigente Scolastico, valutata l’entità dell’adesione allo sciopero, nell’impossibilità di garantire l’organizzazione del servizio, può decidere di sospendere il servizio di mensa e le attività pomeridiane della scuola primaria e dell’infanzia con la chiusura delle attività anticipatamente.

– la sospensione verrà comunicata ai genitori al momento dell’ingresso a scuola. Si invitano pertanto i genitori ad accertarsi sugli orari di funzionamento della scuola e in caso di situazioni di difficoltà contingenti, essi sono tenuti a non far accedere i figli ai plessi.

15) DISPOSIZIONI FINALI

  • E’ vietata la presenza nei locali dell’Istituzione Scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche ed extracurriculari – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona che non sia docente, alunno o personale ATA dell’Istituzione Scolastica appositamente autorizzata.
  • E’ fatto obbligo ai COLLABORATORI SCOLASTICI di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l’ingresso degli studenti e dopo l’uscita di questi e garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.

Con la presente circolare, inoltre IL DIRIGENTE SCOLASTICO N O T I F I C A e ne raccomanda una puntuale lettura, la Direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA a.s. 2026/27.

D I S P O N E

che la:

  • Direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA a.s. 2026/2027 venga pubblicata in Bacheca ARGO, Albo pretorio on line, Amm.ne Trasparente – sezione Disposizioni varie – Atti generali e sul Sito web istituzionale ;
  • presa visione in Bacheca ARGO da parte del personale scolastico e dei genitori;
  • protocollazione
Afragola, 11/09/2026

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Mugione
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93